Art. 1.
(Definizioni - Princìpi generali).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) «musica popolare» la musica popolare amatoriale bandistica, folcloristica e corale come definita al comma 2;

          b) «associazioni musicali popolari» le associazioni musicali popolari amatoriali bandistiche, folcloristiche e corali di cui all'articolo 3.

      2. La musica popolare bandistica, folcloristica e corale comprende ogni forma di espressione musicale diversa da quelle lirica, sinfonica e cameristica, svolta da complessi costituiti in associazioni musicali popolari senza fini di lucro ai sensi dell'articolo 3.
      3. La Repubblica riconosce la musica popolare quale elemento fondamentale della cultura e della tradizione nazionali e tutela la libertà artistica delle bande, dei cori e dei gruppi folcloristici musicali amatoriali ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.